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8 agosto 2009: entra in vigore il decreto sicurezza!

polizia_municipale_2Il dott. Maurizio Marchi, comandante della Polizia Municipale di Gambettola (FC), responsabile del sito professionale SULPM della Polizia Locale (Polizia Regionale) spiega quali sono le principali novità del ”pacchetto sicurezza”, nel campo della sicurezza pubblica e sul codice della strada.

Le principali novità, per quanto riguarda la sicurezza pubblica, sono:

– introduzione del reato di immigrazione clandestina

– matrimoni misti più difficili, se di comodo. Infatti per ottenere la cittadinanza italiana non sarà più sufficiente il matrimonio ma anche che il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano sia residente da almeno due anni in Italia (oppure tre anni se la residenza all’estero)

– nuove norme in materia di occupazione del suolo pubblico con modifica dell’articolo 20 cds e segnalazione obbligatoria alla Guardia di Finanza per accertamento fiscale in determinati casi di violazione alle prescrizioni

– contrasto all’impiego di minori nell’attività di accattonaggio con misure che prevedono anche la decadenza della potestà genitoriale

– misure in materia di confisca dei beni di provenienza illecita

– possibilità per i sindaci di avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati in grado di segnalare casi di disagio sociale o che rechino pregiudizio alla sicurezza (c.d. ronde cittadine a condizione che operino non armate)

– aumento a 180 giorni del periodo di permanenza dei clandestini nei “centri di identificazione ed espulsione”

 – reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, con possibilità per il cittadino di ottenere la decadenza del reato previo risarcimento del danno.

 Le principali novità, per quanto riguarda il codice della strada (cds), sono:

 – modifica all’articolo 186 cds (guida in stato di ebbrezza) con raddoppio della sospensione della patente di guida nell’ipotesi in cui, pur ricorrendo l’ipotesi di confisca, questa non sia applicabile in quanto il veicolo appartiene a persona estranea al reato (da non dimenticare che recentemente la Cassazione ha ritenuto doversi procedere alla confisca anche nel caso di veicolo in comproprietà quando uno dei comproprietari è il trasgressore)

– introduzione dell’articolo 219 bis cds. Qui è doverosa una puntualizzazione.

Due sono i commi di interesse: col primo si prevede che per il patentino siano applicabili tutte le regole fino ad ora seguite per la patente di guida: vale a dire, sanzioni accessorie del ritiro, sospensione, revoca, per guida con patentino ritirato, per guida con patentino sospeso, decurtazione dei punti.

Col secondo comma invece, che aveva la funzione di comma di ”chiusura” per evitare che rimanessero escluse alcune fattispecie di guida (come per esempio la guida di ciclomotore con patente di guida), per un probabile errore dovuto all’omissione di due fondamentali parole (”a motore”), all’effetto pratico, per i soggetti titolari di patente di guida, risultano applicabili le sanzioni accessorie di ritiro, sospensione, revoca, decurtazione punti e quant’altro, anche nell’ipotesi di guida di veicolo per il quale la patente di guida non è prevista (vedi la bicicletta!).

L’effetto pratico è singolare: la guida in stato di ebbrezza in terza fascia sanzionatoria – superiore a 1,5 g/l – (solo per fare un esempio) comporta la sospensione della patente da uno a due anni, che raddoppiano per effetto dell’articolo 186 comma 2 bis nell’ipotesi di incidente con responsabilità, che raddoppiano se non è possibile applicare la confisca se il proprietario estraneo al reato. Altro esempio! Impegnare l’intersezione con semaforo rosso in bicicletta, se il ciclista è titolare di patente: decurtazione punti sei; dodici se neopatentato

– modifica dell’ art. 193 cds, che prevede la confisca del veicolo che circoli con assicurazione falsa o contraffatta se il proprietario è anche il conducente; chi falsifica o altera l’ assicurazione si vedrà sospesa la patente per un anno

– introduzione dell’articolo 35 bis cds, che prevede il pagamento in misura ridotta della sanzione di euro 500,00 nell’ipotesi di lancio di cose o liquidi dai veicoli che insozzino la sede stradale.
















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