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Reggio E.: multe, sentenza della Corte di cassazione su passaggio col rosso

“Non credo che il semaforo fosse rosso, altrimenti mi sarei fermato”. La giustificazione non vale ed è “irrilevante” la presunta buona fede dell’automobilista. Prevale invece, perché dichiarazione formulata da pubblico ufficiale, il verbale dell’agente della Polizia municipale di Reggio Emilia, che aveva contestato al cittadino di essere passato con il rosso.

Lo ha stabilito una recente sentenza della Cassazione, che ha accolto il ricorso presentato dal Comune di Reggio – rappresentato in giudizio dall’avvocato Santo Gnoni dell’Avvocatura comunale – contro la sentenza del Giudice di pace di Langhirano (Parma).
A quel magistrato di primo grado si era infatti rivolto l’automobilista, per ottenere l’annullamento della contravvenzione.

Alla base della motivazione della Suprema corte sta il fatto che la contestazione degli agenti (“l’automobilista proseguiva la marcia nonostante il semaforo emettesse luce rossa”) non può essere messa in discussione “avendo il verbale fede privilegiata”. La parola degli agenti vale più di quella dell’automobilista, quando questi non ha elementi concreti (fatti, testimoni) per confutare gli agenti-pubblici ufficiali, ma sostiene la propria difesa soltanto sulla base dell’asserita buona fede.

Il Giudice di pace – con un convincimento opposto, ora respinto dalla Cassazione – aveva annullato la sanzione esclusivamente sulla base della buona fede del conducente, ritenendo “possibile, anzi estremamente probabile che fosse scattato il rosso nell’attimo del passaggio dell’auto” e quindi l’automobilista non avesse avuto possibilità di accorgersene.

Per la Suprema Corte, quella del Giudice di pace è stata una “valutazione arbitraria, che non supera la fede privilegiata del verbale con la conseguenza che la sentenza va cassata con rinvio, per un nuovo esame da parte di altro magistrato dell’Ufficio del Giudice di pace di Langhirano, che dovrà uniformarsi al seguente principio: ‘La fede privilegiata del verbale, in ordine alla provenienza del documento del pubblico ufficiale che lo ha firmato, può essere superata dalla querela di falso o dalla prova rigorosa di circostanze diverse che escludano l’infrazione’”. Dunque, o il cittadino fornirà nel nuovo giudizio prove e testimonianze di non essere passato con il rosso, oppure dovrà pagare la multa.
















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